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LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.
La riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha fissato le nuove norme sul diritto di famiglia mediante gli articoli dal 473-bis al 473-bis. 72 del codice di procedura civile, rubricate “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, entrate in vigore il 28 febbraio 2023, introducendo un rito unico applicabile a tutte le controversie riguardanti le coppie sposate o conviventi e le unioni civili, con l’obiettivo di rendere i procedimenti più rapidi, efficienti e orientati alla tutela fondamentale dei figli minori, riconoscendo loro il ruolo di parte processuale autonoma nei giudizi che li riguardano attraverso l'ascolto obbligatorio e l'assistenza tecnica di un curatore speciale.
La separazione personale può essere richiesta qualora si verifichino, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recare grave pregiudizio alla prole.
Essa può avere luogo mediante l’accordo consensuale od il procedimento giudiziale nel caso in cui non vi fosse convergenza in merito ai patti ed alle condizioni necessarie per giungere alla separazione consensuale.
La competenza è del Tribunale Ordinario.
Con D.L. n. 132 del 12.09.2014, convertito in Legge 10.11.2014 n. 162, sono state introdotte due ulteriori e più veloci modalità di separazione personale consensuale: il primo è l’accordo formalizzato innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, al quale i coniugi possono rivolgersi personalmente senza l’ausilio di un avvocato in caso di assenza di figli minori od incapaci, oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, nonché in assenza di patti di trasferimento patrimoniale; il secondo è l’accordo raggiunto mediante Convenzione di Negoziazione Assistita dagli avvocati, con l'assistenza obbligatoria di un avvocato per ciascun coniuge, da presentarsi alla Procura Distrettuale della Repubblica – Sezione Affari Civili.
Con tale ultima modalità i coniugi possono regolamentare tutti i rapporti patrimoniali, prevedendo la divisione e la compensazione di somme, di beni mobili ed i trasferimenti immobiliari, usufruendo di importanti benefici fiscali. Detta regolamentazione può parimenti esperirsi anche mediante il procedimento di separazione consensuale innanzi al Tribunale Ordinario, con l'assistenza obbligatoria anche di un solo avvocato.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Sia in sede di separazione consensuale che giudiziale, il Tribunale effettuerà il controllo della conformità alle previsioni normative delle condizioni inerenti i coniugi ed i figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, con particolare riguardo a quelle economiche ad essi collegate, ed al rispetto del diritto alla bigenitorialità.
La separazione giudiziale si propone con ricorso depositato in Tribunale mediante l'assistenza obbligatoria di un avvocato, a seguito del quale sarà emesso il Decreto di fissazione dell’udienza di comparizione personale dei coniugi, contenente il termine per la notifica del ricorso e del Decreto all’altro coniuge.
All’udienza di comparizione personale dei coniugi, il Giudice Delegato esperisce dapprima il tentativo di conciliazione e sente, se necessario, i minori che hanno compiuto i dodici anni di età (ma può valutare di ascoltare anche i minori di età inferiore ai dodici anni), emettendo subito dopo i provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli. Il giudizio proseguirà poi come un normale processo di cognizione innanzi al Giudice Delegato, concludendosi con la sentenza di separazione giudiziale che conterrà le disposizioni finali relative all’affidamento, al collocamento, al mantenimento dei figli ed alle spese straordinarie, all'assegnazione della casa coniugale, nonchè all’eventuale mantenimento del coniuge privo di adeguati mezzi economici.
Con la pronunzia della separazione giudiziale il Tribunale valuta e dichiara, altresì, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto dalle parti, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, dopo aver valutato i comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
I coniugi possono in qualsiasi momento riconciliarsi, abbandonando l’eventuale procedimento in corso, oppure, successivamente alla pronuncia della separazione, mediante dichiarazione scritta da far annotare nei registri di Stato Civile.
Il D.L. n. 132 del 12.09.2014, convertito in Legge 10.11.2014 n. 162, ha apportato una modifica all’art. 191 del Codice Civile prevedendo che lo scioglimento della comunione legale dei beni si determina, in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, e dalla data di sottoscrizione del verbale di udienza Presidenziale in caso di separazione consensuale.
IL DIVORZIO.
Il divorzio è lo scioglimento civile del vincolo matrimoniale introdotto in Italia con la Legge n. 898/1970.
La competenza è del Tribunale Ordinario.
Per richiederlo è necessario che sia trascorso almeno un anno dalla separazione giudiziale o sei mesi dalla separazione consensuale.
E’ proponibile congiuntamente allorché i coniugi raggiungano un accordo volto a confermare o modificare le pattuizioni e le condizioni già convenute in sede di separazione. Deve, invece, essere necessariamente proposto in via contenziosa, allorché i coniugi non riescano a raggiungere una intesa. In tal caso, il ricorso dovrà essere autonomamente presentato dal coniuge che ne avrà più interesse.
Con D.L. n. 132 del 12.09.2014, convertito in Legge 10.11.2014 n. 162, sono state introdotte due ulteriori e più veloci modalità di divorzio congiunto: il primo è l’accordo divorzile formalizzato innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, al quale i coniugi possono rivolgersi senza l’ausilio di un difensore, in assenza di figli minori od incapaci, oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, nonché in assenza di patti di trasferimento patrimoniale; il secondo è l’accordo formalizzato mediante Convenzione di Negoziazione Assistita dagli avvocati, con la presenza obbligatoria di un avvocato per ciascun coniuge, da presentarsi presso la Procura Distrettuale della Repubblica – Sezione Affari Civili.
Con il ricorso divorzile congiunto presentato innanzi al Tribunale Ordinario od alla Procura Distrettuale della Repubblica – Sezione Affari Civili, i coniugi possono regolamentare tutti i rapporti patrimoniali, prevedendo anche divisioni di somme, compensazioni e trasferimenti immobiliari, usufruendo di importanti benefici fiscali.
Sia in sede divorzile congiunta che contenziosa, il Tribunale effettuerà il controllo della conformità alle previsioni normative delle condizioni inerenti i coniugi ed i figli, con particolare riguardo a quelle economiche ad essi collegate, ed al rispetto del diritto alla bigenitorialità. In sede contenziosa provvederà in merito alle questioni economiche relative al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, ed all’eventuale sussistenza dei presupposti necessari per disporre la dazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge privo di adeguati mezzi di sostentamento.
Il divorzio contenzioso si propone con ricorso depositato in Tribunale, a seguito del quale sarà emesso il Decreto di fissazione dell’udienza di comparizione personale dei coniugi, ed il termine per la notifica del ricorso e del Decreto all’altro coniuge.
All’udienza di prima comparizione, verrà esperito il tentativo di conciliazione, nonché sentiti, se necessario, i minori che hanno compiuto i dodici anni di età, ed emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli.
Il giudizio proseguirà poi come un normale processo di cognizione innanzi al Giudice Delegato, chiudendosi con la sentenza dichiarativa del divorzio, la quale conterrà le disposizioni relative all’affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei figli, ed all’eventuale assegno divorzile in favore del coniuge privo di adeguati mezzi economici.
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