Responsabilità Medica

Con il termine “responsabilità medica” si indicano le controversie aventi ad oggetto il rapporto tra medico e paziente (c.d. contratto sociale), mentre con il termine “responsabilità sanitaria” si indicano, invece, le controversie aventi ad oggetto il rapporto tra le strutture sanitarie ed il paziente (c.d. contratto atipico di spedalità).

Lo Studio Legale Guido ha al suo interno un settore specialistico denominato "Dipartimento della Responsabilità Civile", esperto nella gestione dei procedimenti di Responsabilità Professionale Medica delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private - ospedali, cliniche, studi medici convenzionati e non convenzionati, medici–chirurghi ed esercenti le professioni sanitarie - Risarcimento danni conseguenti ad errata, ritardata o mancata diagnosi di patologia medica, errore in sala operatoria, danni conseguenti alla errata esecuzione di interventi chirurgici e diagnostici - responsabilità della equipe medica - consenso informato nullo, errato, o insufficiente - rapporto di causalità e causalità omissiva - perdita di chances - risarcimento danni da errore nella pratica odontoiatrica, risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, danno emergente e lucro cessante, risarcimento danni per riduzione o perdita della capacità lavorativa - responsabilità della condotta dei collaboratori sanitari - probabilità logica - rinvio di intervento urgente - condotta omissiva, lesioni colpose - eccesso di prescrizione medica. Tutela legale dei pazienti. 

TUTELA DEI MEDICI, DEGLI OPERATORI E DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. Lo Studio Legale Guido è, altresì, esperto nella tutela morale e giuridica dei Medici, degli Operatori e delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private nei procedimenti di Responsabilità Professionale e risarcimento danni conseguenti ad errata, ritardata o mancata diagnosi di patologia medica, errore in sala operatoria, errata esecuzione di interventi chirurgici e diagnostici - responsabilità della equipe medica - consenso informato nullo, errato, o insufficiente - rapporto di causalità e causalità omissiva - perdita di chances - errore nella pratica odontoiatrica - responsabilità della condotta dei collaboratori sanitari - probabilità logica - rinvio di intervento urgente - condotta omissiva, lesioni colpose - eccesso di prescrizione medica, ecc. La ventennale esperienza maturata nella tutela dei medici e degli operatori sanitari ha determinato il consolidamento delle competenze e lo sviluppo di strategie difensive concrete ed efficaci. 

Errore medico. 

L’errore medico è espressione della inosservanza dei protocolli diagnostici, terapeutici e/o di comportamenti disattenti, contrari ai doveri professionali ed alla normale diligenza cui sono tenuti gli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro attività. Generalmente, tali inosservanze si identificano terminologicamente nella negligenza, nella imprudenza e nella imperizia che, ove concretamente sussistenti, danno luogo al risarcimento del danno causato alla vittima ed ai familiari. Vediamoli in dettaglio.

Negligenza. 

Si configura la responsabilità da negligenza allorquando i sanitari o le strutture sanitarie pubbliche o private mostrino trascuratezza, disinteresse e superficialità nei confronti del paziente, omettendo, senza giustificato motivo, di effettuare, in tutto od in parte, gli accertamenti e/o gli approfondimenti diagnostici preventivi, ed omettono di porre in essere le tecniche e le terapie che i protocolli medici convenzionali prevedono come necessari nel trattamento delle varie patologie.

Imprudenza. 

Si configura la responsabilità da imprudenza nei confronti dei sanitari e/o delle strutture sanitarie pubbliche o private che non abbiano tenuto in considerazione i rischi cui hanno sottoposto il paziente o che abbiano disposto protocolli diagnostici o terapeutici non strettamente necessari, od addirittura inutili. 

Imperizia. 

Si configura la responsabilità da imperizia allorché i sanitari o le strutture sanitarie pubbliche o private non osservino i protocolli ed adottino ingiustificatamente comportamenti in deroga alla condotta che ogni altro sanitario avrebbe adottato nel trattare il medesimo caso patologico secondo la comune scienza medica. 

La procedura.

Lo Studio Legale Guido osserva una rigorosa metodica di lavoro, volta ad assistere solo i casi oggettivamente fondati, documentati e supportati dal parere di professionisti medici accreditati. Pertanto, prima di promuovere un’azione giudiziale risarcitoria è necessario far preliminarmente valutare al medico specialista ed al medico-legale la documentazione medica, il quadro clinico pregresso ed attuale del paziente, l’effettiva sussistenza del nesso di causalità e di eventuali profili di responsabilità medica. Lo studio esaminerà poi attentamente la relazione medica redatta dal medico legale e/o dallo specialista di fiducia del/della cliente, verificando la fondatezza del danno da quest’ultimo/a lamentato. In caso di esito positivo predisporrà la richiesta risarcitoria stragiudiziale da inviare alla struttura Sanitaria Pubblica o Privata e/o ai medici ritenuti responsabili, al fine di instaurare una trattativa, auspicabilmente volta alla risoluzione bonaria del risarcimento. 

Mediazione Civile ed Accertamento Tecnico Preventivo. 

Ove la trattativa stragiudiziale avesse esito negativo, la legge prevede che prima di instaurare il giudizio risarcitorio è necessario avviare preliminarmente la Mediazione Civile od il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo. Il D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, ha esteso, infatti, la disciplina della mediazione ex D.lgs. 28/2010 anche alle controversie di responsabilità sanitaria, con finalità deflattive del processo, di dialogo tra le parti e di composizione bonaria della lite. L’Accertamento Tecnico Preventivo, ex art. 696 bis, c.p.c., così per come previsto dall’art. 8 della Legge n. 24 del 08.03.2017 (c.d. “Legge Gelli”), è volto, invece, ad ottenere dal Tribunale una Consulenza Tecnica di Ufficio finalizzata ad accertare la sussistenza del danno lamentato, il nesso di causalità, l’eventuale responsabilità medica e la quantificazione monetaria dei danni subiti dal paziente. In tale sede, il consulente avrà, altresì, il compito di tentare la risoluzione transattiva della lite. Nel caso in cui anche in sede di Accertamento Tecnico Preventivo non si raggiungesse un accordo transattivo e la consulenza Tecnica di Ufficio accertasse l’effettiva sussistenza del danno lamentato, il danneggiato potrà subito promuovere il procedimento di merito volto a richiedere la liquidazione monetaria del danno. Legittimati a richiedere il risarcimento del danno sono il paziente interessato o, in caso del di lui decesso, i parenti.


©
I testi, le informazioni, i format ed i dati riportati nella presente informativa professionale sono di proprietà esclusiva dell'Avv. Antonello Guido.
       Di essi é vietata la copia e la riproduzione totale o parziale.

SEGUICI SU